| Sofferenze morali risarcite grazie anche a presunzioni |
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Anche la sofferenza morale e il c.d danno esistenziale, inteso come lesione grave a diritti costituzionalmente garantiti diversi dalla salute e protetti dall'art. 2 Cost., devono essere considerati come componenti del più complesso pregiudizio non patrimoniale ex art. 2049 c.c., da liquidarsi in maniera unitaria ed anche grazie alle presunzioni. Pertanto, considerata la specificità del caso, l'età della vittima e le implicazioni che la condizione post operatorio genera, la liquidazione del danno biologico, omnicomprensivamente inteso ex art. 2059 c.c., deve essere elevato del 60%. E questo anche in ragione del fatto che la vittima – colpita da una incontinenza totale per un grave errore professionale, ha allegato le conseguenze negative sulla sua vita di relazione determinate dal problema fisico cui è stata affetta a causa dell'errato intervento chirurgico. È questo, in sintesi il principio stabilito dai giudici del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, nella sentenza resa nella causa Rg 1132/07, depositata lo scorso 11 gennaio 2010, con la quale il Tribunale ha stabilito che la responsabilità per tale incontinenza totale patita deve essere addebitabile al grave errore professionale commesso dai dipendenti della ULS7, e non certo all'incidente stradale che la vittima aveva patito ma che aveva causato un banale colpo di frusta. La vertenza aveva preso le mosse da una giovane donna che era stata sottoposta, su consiglio del chirurgo, a quella che dovrebbe essere una banale operazione di emorroidectomia presso l'Ospedale di Conegliano. L'esito era però stato terribile: incontinenza totale, la paziente non poteva più controllare gli stimoli intestinali e l'evacuazione, venendo per tale ragione la sua vita professionale e relazionale letteralmente compromessa. Ogni tentativo utile a limitare il danno era risultato impraticabile.La vittima, difesa dall'avv. Nicola Todeschini, aveva chiesto i danni alla struttura sanitaria che rifiutava ogni tentativo bonario. Da qui la causa. Nel corso del giudizio l'ULS7 si era difesa addirittura sostenendo che tali terribili esiti sarebbero stati in realtà imputabili alla conseguenze di un sinistro stradale. A parere dei Giudici invece è stato ritenuto apprezzabile il tentativo di personalizzare il danno non patrimoniale subito dalla giovane paziente, abbandonando criteri ragionieristici e lasciando spazio al buon senso ed alla cultura del risarcimento integrale, anche nella sua voce di danno esistenziale. Motivo per il quale sono stati riconosciuti complessivamente euro 169.713,60 di danno biologico, euro 60 mila a titolo di ridotta capacità lavorativa oltre alle spese mediche sostenute. Secondo l'avv. Todeschini, alla luce di questa sentenza, «bisogna avere il coraggio di abbandonare criteri solo forfetari e affrontare le sofferenze della persona in modo serio, dignitoso, esplorando le attività realizzatrici che vengono compromesse. Nemmeno le tabelle medico legali sono intoccabili, ma vanno scelte criticamente dal Giudice ed adattate le conseguenze della loro applicazione al caso concreto». Fonte: Italia Oggi di Federico Unnia
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