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Sicurezza e decreto legislativo 494/96: le questioni assicurative PDF Stampa E-mail

Il panorama italiano

Pur in presenza di una normativa antinfortunistica fin dagli anni ’50, la sicurezza sui luoghi di lavoro è stata spesso una condizione mancante per i lavoratori e gli operatori del settore dell’edilizia, non tanto per la carenza di norme, quanto per la effettiva disapplicazione delle stesse, cui si è associata una quasi totale assenza di controllo, di educazione e di informazione sulla sicurezza.
La Comunità Europea ha predisposto la direttiva 89/391 in cui è stato previsto che il datore di lavoro valuti i rischi che possono essere evitati, sostituisca ciò che può risultare pericoloso per i lavoratori, prevenga i rischi all’origine, adatti il lavoro ad una dimensione quanto più umana e personale possibile, programmi le attività di prevenzione impartendo le opportune istruzioni ai lavoratori e favorendo la dimensione collettiva rispetto a quella individuale.
A questo intervento comunitario è seguita la direttiva 92/57, relativa ai cantieri che prevede l’integrazione del criterio della sicurezza in tutto l’iter dei lavori, dalla fase di progettazione e programmazione a quella di organizzazione ed esecuzione; individua la responsabilità nel cantiere, determinando, per tutti coloro che intervengono nel cantiere, dei criteri di sicurezza da rispettare e obbligando alla redazione di un piano di sicurezza e di salute per ogni cantiere; prevede la forma di coordinamento per la sicurezza tra le varie fasi e rafforza la cooperazione tra responsabile del cantiere, datore di lavoro e lavoratori.
Il decreto legislativo 14 agosto 1996, numero 494 (modificato poi dal decreto legislativo 19 novembre 1999, numero 528) con la sua entrata in vigore, in attuazione alla direttiva 92/57, ha introdotto nel mondo delle costruzioni edilizie del nostro Paese, almeno sulla carta, una rinnovata attenzione alle tematiche relative alla sicurezza.
Lo stesso decreto introduce delle figure del tutto nuove nel panorama dei soggetti professionali classici (progettista, direttore dei lavori, collaudatore eccetera) e questo allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. Le competenze di queste figure, o meglio le loro responsabilità, risultano molto ampie sia nella legge sia nella pratica; tutto ciò ha comportato un numero piuttosto elevato di richieste per danni relativi a tali attività.


Le risposte assicurative

Dal punto di vista assicurativo, una prima considerazione riguarda proprio la nuova attività a carico dei professionisti e quindi un appesantimento del loro lavoro, nuove incombenze di ordine pratico e burocratico, il tutto con un ampliamento di responsabilità in ambito civile e penale che determina l’esigenza di una copertura assicurativa più ampia di quella tradizionale.
Per questo si è resa necessaria, da parte delle compagnie di assicurazione, una notevole cautela nell’assunzione del rischio, tant’è che, all’uscita del decreto legislativo, nel 1996, pochissime compagnie erano disponibili ad assumerlo, cioè a tutelare i professionisti dalle eventuali richieste di risarcimento relative a tali nuove attività.
Con il trascorrere del tempo le richieste di coperture assicurative da parte dei professionisti sono aumentate in misura considerevole e a fronte di un’esigenza forte le compagnie hanno iniziato ad accettare il rischio con clausole aggiuntive alla garanzia base di responsabilità civile professionale.
Un primo consiglio che ci sentiamo di dare a quei professionisti che abbiano una polizza di assicurazione, stipulata non recentemente, è quello di verificare con il proprio assicuratore che questo tipo di attività sia compresa in garanzia. Allo stesso modo andrà verificata l’inclusione delle attività previste dal decreto legislativo 626/94, relativo alla sicurezza negli ambienti di lavoro, che ancor più difficilmente sarà compreso, qualora nell’oggetto dell’assicurazione si parli in forma generica di prestazioni professionali.
Il decreto legislativo 494/96 stabilisce infatti quali figure professionali debbano o possano svolgere le attività previste; nel decreto 626/94, invece, non si fa nessuna menzione a tipologie professionali specifiche, quindi non si tratta di un attività caratteristica dei progettisti.


Quali danni?

I danni più gravi che possono derivare dallo svolgimento delle attività sancite dal decreto legislativo 494/96 sono senza dubbio quelli di natura corporale in quanto si ripercuotono nella sfera morale e professionale oltre che in quella economica del professionista.
Per fare fronte a tali voci di danno occorre verificare che il massimale della propria polizza sia adeguato tenendo in considerazione che la somma messa a disposizione dalla Compagnia (il massimale appunto) si intende solitamente a consumo per sinistro e per anno assicurativo e che, a fronte di una lesione grave di un lavoratore, l’intera somma può essere “consumata” con un unico sinistro, risultando inefficace la polizza per il restante periodo assicurativo. E’ importante aggiungere che gli importi dei risarcimenti di questi tipi di danno comprendono anche i cosiddetti “danno morale” e “danno biologico” dove per danno morale si intende il turbamento psicologico del soggetto offeso mentre per danno biologico si intende la lesione all’integrità psico-fisica dello stesso.
Alla luce di quanto esposto e con la volontà di garantire integralmente il terzo danneggiato, la copertura per i danni a persone non viene solitamente gravata da alcuna franchigia.
Sarebbe auspicabile, e in linea con lo spirito della norma, che tutte le persone che partecipano allo svolgimento dei lavori fossero assicurate e dovrebbe divenire buona regola per ogni professionista, prima di accettare un incarico, verificare tale circostanza, anche perché una reale distribuzione del rischio assicurativo tra tutti i partecipanti all’esecuzione di un incarico diminuirebbe certamente i singoli costi assicurativi.
L’altra tipologia di danno che il professionista può cagionare è il danno patrimoniale: sanzioni, multe, ammende inflitte al committente per errore o omissione commessi nello svolgimento dell’incarico assegnato oppure l’inattività del committente a seguito di violazione di norme da parte del professionista. Per quest’ultima casistica è prevista copertura esclusivamente nell’ipotesi di fermo cantiere in seguito ad infortunio e la garanzia è prestata nell’ambito di un sottolimite del massimale oltre ad essere gravata da franchigia: questo significa che nel caso di danni patrimoniali il rimborso previsto dalla polizza sarà inferiore a quello previsto per i danni corporali causati a terzi, inoltre, parte del risarcimento che la compagnia erogherà al committente sarà a carico del professionista stesso (franchigia).
Il decreto legislativo 494 prevede anche a carico del professionista sanzioni, multe e ammende i cui importi non possono in alcun modo essere oggetto di garanzie assicurative e il professionista dovrà risponderne in proprio. Tuttavia, il settore assicurativo prevede una risposta anche in questo ambito: la copertura di Tutela Giudiziaria, complementare alla polizza di responsabilità civile professionale, infatti, permette di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per l’opposizione alle sanzioni o per la difesa nell’eventuale procedimento penale.


I costi della copertura

La copertura assicurativa relativa alle attività previste dal decreto legislativo 494 viene normalmente fornita come garanzia aggiuntiva alla normale polizza di responsabilità civile professionale; il costo di tale garanzia aggiuntiva è piuttosto elevato e incide in misura consistente sul premio totale di polizza. Indicativamente gli aumenti applicati per l’estensione incidono dal l5 al 40 per cento sul premio relativo all’attività base. Considerando che il premio medio per l’acquisto di una copertura di responsabilità civile professionale è di circa 700 euro è evidente che per il professionista il “costo sicurezza” risulta rilevante.
Nell’ottica di servizio al cliente alcune compagnie consentono a quei professionisti che ricoprono incarichi “494” solo una o due volte all’anno di acquistare la copertura solamente per il singolo incarico, riducendo sensibilmente i premi di polizza.
Di responsabilità e costi si parla anche per il committente il quale, anche a fronte del rilascio di una delega efficace al responsabile dei lavori, non può considerarsi esente da responsabilità e potrebbe essere comunque chiamato a rispondere.
Il mercato assicurativo offre soluzioni specifiche anche per il committente; esistono infatti polizze di responsabilità civile di durata pari a quella dei lavori il cui premio viene calcolato in funzione della tipologia e del valore dell’opera e versato in unica soluzione alla stipula del contratto. L’operatività di garanzia è vincolata al fatto che il committente abbia nominato il responsabile dei lavori e i coordinatori nel rispetto delle indicazioni di legge.


Qualche indicazione pratica

La gestione di un sinistro di responsabilità civile professionale è sempre complessa; se il sinistro riguarda un incarico professionale “494” le difficoltà e particolarità aumentano.
Soprattutto per il coordinatore in fase di esecuzione diventa indispensabile, e non solamente sotto il profilo assicurativo, documentare in maniera puntuale e costante il proprio operato: ad esempio inviando un fax al committente nei casi in cui è impossibilitato a recarsi in cantiere, oppure notificando eventuali particolari situazioni di rischio eccetera.
In questo modo, nel caso in cui si verificasse un sinistro, la dimostrazione dei fatti e quindi la difesa per il professionista, e la gestione del sinistro per l’assicuratore, risulteranno certamente più agevoli e più efficaci e consentiranno una più rapida definizione del caso.

 

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