La Previdenza Complementare1. Che cos’è Con il termine “previdenza complementare” si indica generalmente l’accantonamento a fini previdenziali di somme che dovranno integrare la prestazione pensionistica pubblica. E’ definita comunemente come il “secondo pilastro”, proprio per indicare la sua complementarietà alla pensione pubblica, che resta il principale fornitore di prestazioni pensionistiche. Il bisogno di creare una previdenza “complementare”, quindi ulteriore rispetto a quella pubblica, è dettato dall’urgenza di far fronte alle problematiche create dalla riforma della metodologia di calcolo delle pensioni con relativa riduzione delle prestazioni, dall’aumento delle aspettative di vita e dalla diminuzione del numero di occupati rispetto a quello dei pensionati. L’effetto combinato nel tempo di queste tre situazioni ha creato l’impossibilità per i sistemi pensionistici pubblici di coprire l’intero peso della prestazione previdenziale: per questo motivo è stato introdotto un sistema - appunto “complementare” - in grado di contribuire alla formazione di un risparmio destinato all’integrazione della prestazione pensionistica pubblica tramite strumenti appositamente costituiti, definiti dalla legge, che godono di una tassazione agevolata per favorirne l’adesione volontaria. La previdenza complementare viene introdotta per la prima volta in Italia con il D.Lgs. 124/93. In questi anni, considerate anche le successive riforme che l’hanno riguardata, la previdenza non è però completamente decollata a causa di vari fattori. L’ultima norma che ha riorganizzato la materia è stato il decreto legislativo n°252 del 5 dicembre 2005 che introduce una nuova regolamentazione delle forme di previdenza complementare stabilendone l’avvio alla data del 1° gennaio 2008. Contrariamente a quanto originariamente previsto, il D.L. "Misure urgenti in materia di Previdenza Complementare“, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 novembre 2006 e successivamente convertito, ha anticipato al 1 gennaio 2007 la partenza dei sistemi di previdenza complementare e ha stabilito che entro il 30 giugno 2007 tutti i lavoratori interessati dovranno aver espresso la propria scelta per uno degli strumenti di previdenza complementare. 2. Le caratteristiche Le principali caratteristiche della disciplina, previste già nella legge del 2005, sono le seguenti: 1) conferimento del TFR1: la creazione di un risparmio previdenziale potrà essere effettuato anche tramite destinazione del TFR maturando (cioè solo quello futuro) ad una forma di previdenza 2) introduzione del principio di equiparazione delle forme di previdenza complementare, che pertanto avranno tutte lo stesso trattamento fiscale e le stesse prestazioni 3) introduzione del principio di portabilità: viene introdotta la possibilità di trasferimento da una forma complementare all’altra dopo una permanenza minima di almeno due anni. Per esempio, se una persona sceglie uno strumento denominato “Blu” e vi risiede due anni, alla fine del secondo anno può trasferire il suo TFR e quello maturando futuro su una forma chiamata “Gialla”, ma non prima. 4) riforma della tassazione: un nuovo regime fiscale mirato ad agevolare l’adesione alle forme previdenziali. Dall’1/1/2007 alle forme pensionistiche complementari si potrà quindi contribuire mediante il versamento di: • TFR futuro • contributi a carico del lavoratore • contributi a carico del datore di lavoro 3. A chi è destinata L’adozione del nuovo meccanismo previdenziale permetterà l’accesso agli strumenti di accantonamento alle seguenti categorie di lavoratori: • dipendenti pubblici (con le norme che saranno emanate ad hoc dalle autorità per la regolamentazione delle loro posizioni) • dipendenti privati, sia con contratti a tempo indeterminato che determinato • lavoratori così detti atipici (cioè le figure rientranti nel D. Lgs 276/2003) • lavoratori autonomi ma anche liberi professionisti • soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società di cooperative di produzione e lavoro • soggetti fiscalmente a carico, casalinghe e studenti anche privi di reddito proprio.
1 Che cos’è il TFR? Con questa sigla si intende il Trattamento di Fine Rapporto, cioè la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al dipendente al termine del rapporto di lavoro. Si determina accantonando per ciascun anno una quota pari al 6,91% della retribuzione annua lorda. Gli importi accantonati sono rivalutati al 31/12 di ogni anno ad un tasso pari all’1,5% fisso + una parte variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo dell’Istat. 4. Con quali strumenti viene attuata Gli strumenti identificati dalla legislazione per la creazione di una previdenza complementare sono quattro: • Fondi Pensione chiusi o negoziali: sono fondi aziendali o di gruppo, fondi di categoria o di comparto, fondi territoriali costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale o tramite accordo tra i lavoratori promosso dai sindacati. Non gestiscono direttamente i versamenti, ma si affidano a SGR, SIM o Compagnie di Assicurazioni. • Fondi Aperti: sono prodotti istituiti e gestiti direttamente da SGR, SIM, Banche e Compagnie di Assicurazioni e permettono l’adesione sia individuale (su scelta del lavoratore) che collettiva (da parte del datore di lavoro in alternativa a un Fondo negoziale). • PIP - Piani Individuali di Previdenza: sono contratti di assicurazione con finalità pensionistiche di natura individuale, stipulabili esclusivamente con le Compagnie di Assicurazioni. • Fondi pensione c.d. “preesistenti”: sono forme pensionistiche complementari la cui istituzione era già presente alla data del 15/11/92. L’adesione è su base collettiva e previo accordi aziendali o interaziendali.
5. Quali prestazioni offre La previdenza complementare permette di accedere ad una serie di prestazioni, spesso regolamentate dalla legge stessa, le cui principali sono: • Rendita: consiste nel ricevere una somma a cadenza stabilita come una pensione vera e propria; il diritto a riceverla si matura dopo minimo 5 anni di iscrizione ad uno strumento di previdenza complementare e al raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria. • Capitale e Rendita: per capitale s’intende un’anticipazione della somma accantonata e rivalutata in un’unica soluzione, come una specie di liquidazione. Si matura il diritto alle due prestazioni con il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria: l’aderente (cioè la persona che ha sottoscritto il contratto) potrà decidere se ottenere un capitale fino a un massimo del 50% della somma disponibile e il resto in rendita. Ad esempio, se il Sig. Rossi accantona somme rivalutate per € 200.000, avendone diritto potrà richiedere fino a € 100.000 in un’unica soluzione e i rimanenti € 100.000 a rate mensili per tutta la durata della vita residua. Il predetto limite del 50% non si applica agli aderenti “vecchi iscritti”, ovvero di prima adesione o trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari e che non abbiano mai riscattato la posizione. Se il 70% del capitale maturato a scadenza convertito in rendita è inferiore all’assegno sociale, si può liquidare il 100% in capitale. Nel primo caso la forma prescelta riceverà il TFR; nel secondo caso se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, il TFR maturando resterà effettivamente in azienda altrimenti andrà ad un apposito fondo gestito presso l’INPS (Fondo di Tesoreria). • In modalità tacita: non esprimendo scelte, il TFR futuro verrà destinato alla previdenza complementare secondo il seguente schema: a) al fondo negoziale/aperto previsto dall’accordo collettivo - anche territoriale se esiste - in base alla natura dell’attività dell’impresa; b) qualora esistessero più fondi, la destinazione andrà a quello con un numero maggiore di iscritti; c) in mancanza di strumenti, il TFR verrà destinato al fondo pensione istituito dall’INPS (Fondo Residuale). La destinazione riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato alla data di esercizio dell’opzione di destinazione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge. Inoltre, la destinazione del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare comporta l’iscrizione automatica del lavoratore alla forma prescelta ed ha natura irrevocabile: mentre la scelta di mantenere il TFR futuro in azienda potrà in qualunque momento essere modificata per aderire ad una forma pensionistica complementare di altro tipo (es. FIP, Fondo Aperto), l’adesione diretta ad una forma complementare è irrevocabile fatti salvi i casi di restituzione previsti dalle leggi. Questo vuol dire che se il Sig. Rossi aderirà ad una forma complementare - qualsiasi essa sia - potrà cambiarla secondo le regole passando da una all’altra ma non potrà più destinare il proprio TFR all’azienda.
8. Quanto TFR? L’entità del trasferimento varia a seconda dell’anzianità contributiva del lavoratore. Possono verificarsi due casi:
• lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria prima della data del 29/4/1993 • lavoratore dipendente iscritto alla previdenza obbligatoria dopo il 29/4/1993
Nel primo caso, i lavoratori già iscritti a una forma complementare al 1/1/2007, potranno scegliere - in modalità esplicita - di contribuire con una parte di TFR, mentre la parte residua mantiene la disciplina attuale. Se non iscritti ad una forma pensionistica complementare al 1/1/2007, potranno scegliere - sempre in modalità esplicita - di versare la quota di TFR stabilito dagli accordi collettivi o, in assenza di tale indicazione, almeno il 50%. Per coloro che non esprimeranno alcuna scelta sul TFR, saranno applicate le regole sul silenzio/assenso del lavoratore. Nel secondo caso, per i lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria successivamente al 29/4/1993, la scelta di destinazione del TFR riguarderà il 100% del maturando. In assenza di tale scelta di destinazione, vigerà la regola del silenzio/assenso e il TFR sarà destinato alla forma pensionistica dedicata, istituita presso l’INPS.
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