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Danno biologico meno caro PDF Stampa E-mail
Notizie - Infortuni e Malattia
Cala l'onere assicurativo del danno biologico in agricoltura. Per la copertura finanziaria di indennità e prestazioni dell'anno 2009, i datori di lavoro dovranno pagare all'Inail un'aggiunta sul premio di assicurazione dell'1,6%. Quasi un punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente, il 2008, quando è stato del 2,42%.

Lo stabilisce la determina n. 15 del presidente dell'Inail del 30 giugno, che è ora al vaglio del ministero del lavoro per l'emanazione del relativo decreto di approvazione.

Il danno biologico. La tutela del danno biologico rappresenta una delle novità di riforma dell'Inail operata dal dlgs n. 38/2000. L'articolo 13, in particolare, ha introdotto una disciplina sperimentale limitatamente alla tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che la copertura finanziaria avvenga mediante il pagamento di un'addizionale da calcolarsi sui premi e sui contributi assicurativi, in misura e con modalità da stabilirsi in sede di approvazione delle tabelle tecniche per l'attuazione della nuova tutela. Cosa avvenuta con la pubblicazione del dm 12 luglio 2000, cosicché la nuova tutela è entrata pienamente a regime dal 25 luglio 2000. Come precisato dall'Inail nella circolare n. 7/2006 (si veda ItaliaOggi del 1° febbraio 2006), anche per il settore agricolo opera la speciale disciplina di tutela del danno biologico in base alla quale tale danno va inteso come la «lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona». E dunque anche in quello agricolo, come negli altri settori, la copertura degli oneri relativi alle prestazioni erogate a titolo di danno biologico deve avvenire mediante applicazione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, la cui misura è determinata con decreto ministeriale.

L'addizionale per il 2009. Per la copertura finanziaria in agricoltura del danno biologico, relativamente al primo periodo di vigenza della nuova tutela (il triennio 2000/2002), la fissazione dell'addizionale è avvenuta con dm 27 aprile 2004. Il provvedimento ha stabilito un'addizionale pari all'1,42% del contributo versato per quegli stessi anni. Per gli anni seguenti, invece, il ministero dell'economia ha espresso il proprio parere favorevole a che la determinazione dell'addizionale venisse operata mediante un'aliquota di specifica competenza, anno dopo anno. Così è stato per il 2003, anno per il quale il dm 8 agosto 2005 ha fissato la misura dell'addizionale al 3,93%; per i successivi anni 2004 e 2005, per i quali la misura è stata del 4,25% (per il 2004) e del 4,10% (per il 2005) come previsto dal dm 25 ottobre 2007 (si veda ItaliaOggi del 23 gennaio 2008); e così per l'anno 2008, per il quale la misura è stata del 2,42% come previsto dal dm 21 aprile 2009.

Con la recente determina, il presidente dell'Inail provvede a fissare la misura dell'addizionale per il 2009. Sulla base della nota tecnica della consulenza statistico attuariale del 20 aprile 2010 la misura dell'addizionale viene fissata all'1,60% del contributo assicurativo dovuto per l'anno 2009. Quanto alla materiale applicazione dell'addizionale, come già avvenuto nel passato, la gestione sarà certamente affidata all'Inps già competente, ordinariamente, alla riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e dai lavoratori autonomi del settore agricolo.

Fonte:

 Di Daniele Cirioli

 

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