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Nel 2009 si è registrata una leggera flessione del contenzioso nei confronti dei provvedimenti adottati dall’ISVAP.
Sono stati presentati complessivamente 70 ricorsi (95 nel 2008) avverso provvedimenti di varia natura. La maggior parte di essi ha riguardato: sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti degli operatori di settore, provvedimenti disciplinari nei confronti degli intermediari e dei periti assicurativi, provvedimenti di diniego dell’iscrizione al Registro Unico degli I ntermediari assicurativi e riassicurativi o al Ruolo dei periti assicurativi. I legali dell’Autorità si sono costituiti direttamente nelle 43 controversie aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori amministrativi e disciplinari ed hanno dato supporto all’Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio degli altri provvedimenti non attribuiti alla difesa diretta.
Nelle due tabelle che seguono sono rappresentati rispettivamente i dati relativi ai ricorsi incardinati avverso atti adottati o proposti dall’Autorità nell’anno 2009, con i relativi esiti (tabella I) nonché gli esiti delle sentenze e delle ordinanze cautelari pubblicate nel 2009, riferite anche a ricorsi incardinati negli anni precedenti (tabella II). 
La tabella che segue illustra le sentenze e le ordinanze cautelari pubblicate nel 2009, relative anche a ricorsi proposti in anni precedenti: 
Alcune delle pronunce 2009 del Giudice Amministrativo hanno tracciato indirizzi giurisprudenziali rilevanti nelle materie inerenti l’attività istituzionale dell’Autorità. La sentenza del TAR Lazio, n. 910/2009 ha ritenuto legittimo l’art. 9 del regolamento n. 6/2006, il quale stabilisce che il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari può validamente deliberare con la presenza di due componenti in caso di assenza o di altro impedimento temporaneo di un componente, con prevalenza del voto del Presidente nel caso di parità. Il TAR ha infatti ritenuto che l’assenza nel dettato dell’art. 331 del Codice di membri supplenti costituisce un indizio decisivo circa la natura di collegio imperfetto del Collegio di Garanzia, per il quale quindi può legittimamente ipotizzarsi un quorum funzionale diverso da quello strutturale. E’ stata inoltre confermata (con le ordinanze cautelari rese dal TAR Marche e dal TAR Lazio) la legittimità dell’art. 22 del Regolamento n. 11/2008, che ha introdotto il termine di decadenza del 30 giugno 2009 per l’iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, in quanto norma rispondente ad esigenze di razionalità del sistema. In tema di esercizio del potere disciplinare nei confronti degli intermediari assicurativi la sentenza del TAR Lazio n. 1985/2009 ha chiarito che, ove la responsabilità dell’attività di intermediazione venga affidata ad un socio accomandante, quest’ultimo è comunque tenuto all’adempimento dei doveri di vigilanza nei confronti dell’accomandatario. Il Tribunale ha infatti affermato che la disciplina civilistica, che limita i poteri del socio accomandante, va coordinata con la legge di settore. Il TAR Lazio (con sentenza n. 10859/2009) ha specificato che il provvedimento applicativo della sanzione disciplinare è adeguatamente motivato attraverso il richiamo per relationem del contenuto della delibera del Collegio di Garanzia recante la proposta di applicazione della sanzione stessa. Con riguardo al sindacato del giudice sulla misura sanzionatoria disciplinare irrogata dall’Autorità, le sentenze del TAR Lazio nn. 7379 e 13768/2009 hanno chiarito che l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nel settore della vigilanza assicurativa è caratterizzata da discrezionalità tecnica, sindacabile pertanto solo sotto i profili della correttezza del procedimento, della esattezza dei presupposti di fatto e della correlazione logica delle conseguenze sanzionatorie. Ancora in materia di sanzioni disciplinari la sentenza del TAR Lazio n. 5247/2009 ha osservato che l’atto di contestazione degli addebiti non deve contenere un’analitica ricostruzione dei fatti essendo sufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa, l’indicazione dei comportamenti che possono assumere rilievo disciplinare. Con la sentenza del TAR Lazio n. 3121/2009 sono stati ribaditi alcuni principi cardine degli illeciti amministrativi. I n particolare, la disciplina rilevante ai fini dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio è quella vigente all’epoca di commissione dell’illecito ed il TAR ha ritenuto corretta l’individuazione, da parte dell’Autorità, dell’ubicazione dell’assicurato quale criterio di collegamento dell’attività di un broker estero con l’ordinamento italiano. Con riguardo ai responsabili dell’illecito, il Tribunale ha osservato che l’art. 5 della legge n. 689/1981rende applicabile la sanzione amministrativa a tutti coloro che abbiano offerto un contributo causale e consapevole alla realizzazione dell’illecito. Quanto, infine, all’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo pecuniario, si è ritenuto che la norma dell’art.3 l. n. 689/1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa (inversione dell’onere della prova). In relazione ad alcuni aspetti sostanziali afferenti gli illeciti per violazioni delle procedure di liquidazione dei sinistri r.c. auto, il TAR Lazio, con sentenza n. 2133/2009 ha avuto modo di precisare che: 1) l’apparato sanzionatorio in materia è strutturato avendo riguardo alla reciproca indipendenza degli obblighi risarcitori a fronte di eventi dannosi occorsi a cose e/o persone, con conseguente applicabilità del cumulo materiale di sanzioni; 2) in relazione alla commisurazione della sanzione irrogata, deve escludersi la necessità di una motivazione con la quale vengano – ulteriormente e specificatamente – dettagliati i relativi criteri. Di particolare interesse, in materia di legge applicabile all’illecito e di motivazione del provvedimento sanzionatorio, è la sentenza del TAR Lazio n. 5684/2009 secondo cui l’applicazione, risultante dall’art. 1 della legge 689/1981, dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, comporta l’assoggettamento del comportamento, rilevante ai fini della integrazione della violazione, alla legge vigente al tempo del suo verificarsi, essendo riservato all’ambito penalistico il principio dell’applicazione della legge successiva più favorevole. La pronuncia del TAR Lazio n. 2798/2009 ribadisce la natura giuridica dell’ISVAP come autorità amministrativa indipendente, in ragione dell’ampiezza ed esclusività dei poteri di regolazione e vigilanza del settore assicurativo e della finalizzazione delle varie attribuzioni alla più complessiva funzione di garanzia della trasparenza e della concorrenzialità del mercato assicurativo. Sulla base di tale presupposto, è stata confermata l’applicabilità della speciale procedura sancita dall’art. 23 bis, legge TAR anche ai provvedimenti emanati dall’Autorità. Merita segnalazione anche la sentenza del TAR Lazio n. 1810/2009, con la quale è stato statuito che, in relazione allo speciale rito per l’accesso agli atti amministrativi, non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 23-bis legge n. 1034/71 anche quando l’accesso concerna provvedimenti dell’Autorità. Sotto il profilo procedurale, si segnala la decisione del Consiglio di Stato n. 1349/2009 che ha confermato la competenza funzionale del TAR Lazio sui provvedimenti emanati dall’Autorità. Si segnalano, inoltre, per la loro importanza, alcune pronunce dei primi mesi del 2010 ed in particolare: 1) la sentenza TAR Lazio n. 628/2010, con cui è stato stabilito il difetto di legittimazione da parte dell’impresa mandante all’impugnazione della sanzione disciplinare irrogata all’intermediario con il quale era intercorso un rapporto di collaborazione all’epoca dei fatti, nonché 2) le sentenze TAR Lazio nn. 650, 651 e 652/2010, dirette a riconoscere natura non perentoria ai termini endoprocedimentali contenuti nel regolamento I SVAP n. 1/2006 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. Fonte: ISVAP, Relazione Annuale 2009
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